Notizie utili, per modificare le tabelle millesimali…
non serve più l’unanimità dei condomini!
Ecco l’articolo pubblicato sul Messaggero di giovedì 26 agosto (abbiamo pensato che viverndo la maggior parte di noi in condomini questa notizia potesse tornarci utile saperla)
“Forse è la fine per i furbi del condominio. Quelli che in quest’ultimi 50 anni si sono allargati a dismisura in spregio ad ogni regola rendendo abitali sottotetti, lavatoi, sgabuzzini (abusi che a Civitavecchia sono fatti dagli stessi costruttori) e che poi non partecipano alla spese condominiali per l’uso vero del locale con il risultato che gli altri condomini vengono bastonati due volti.
Perché per modificare le tabelle millesimali era necessario l’unanimità del Condominio. E, ovviamente un condomino che vota contro se stesso per pagare di più non è ancora nato.
C’era, è vero, chi si rivolgeva al giudice per segnalare la crescita, come funghi, di interi piani sopraelevati trasformati in abitazioni che non pagavano spese condominiali coerenti con la nuova situazione ma la procedura per spuntarla era lunga, costosa e di esito incertissimo.
Così ci ha pensato la Cassazione, sentenza 18477 del 9 agosto, a ribaltare la prassi necessaria per modificare le tabelle millesimali, Scrive il giudice Roberto Michele Triola, che << la delibera che approva le tabelle non si configura come fonte diretta dell’obbligo contributivo del condominio ma solo come parametro quantitativo dell’obbligo, determinato in base a una valutazione tecnica>>.
La delibera che approva le tabelle, a giudizio della Cassazione, sancisce <<il risultato di una perazione tecnica, ragion per cui il semplice riconoscimento che le operazioni sono state compiute in conformità al precetto legislativo non può qualificarsi attività negoziale.>>.
Insomma spazzata via con un colpo di spugna la teoria per la quale l’approvazione della tabella millesimale costituirebbe un << un negozio di accertamento>> del diritto di proprietà sulle parti comuni e quella per cui costituisce fonte d’obbligo dei condomini di concorrere alle spese. Prosegui la lettura…
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